Sostegno, Anief: anche scuole paritarie devono garantire ore indicate nel PEI

WhatsApp
Telegram

comunicato Anief – La scuola paritaria deve far fronte all’obbligo di assicurare agli alunni disabili l’attivazione dell’intervento di sostegno corrispondente alle necessità di ognuno, indicate nel Piano educativo individualizzato dall’equipe di esperti e assumendone i costi: lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione che ha così accolto il ricorso, presentato dai genitori di un alunno disabile grave, contro la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Trieste che aveva associato la mancata assegnazione al minore dell’intero piano orario di sostegno, così come era stato richiesto e adottato in precedenza nella scuola statale, con la mancata assegnazione di fondi ad hoc da parte dello Stato.

I giudici di Cassazione hanno di fatto rilevato, si legge nella sentenza, “l’accertamento della natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scolastica di non concedere al loro figlio, nel passaggio da una scuola primaria statale ad una scuola privata paritaria, le ore di insegnamento scolastico di sostegno nella misura di 22 settimanali (+2) che erano state previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) sia per l’anno scolastico 2011/2012 sia per quello in corso 2012/2013″. Il bambino “fino all’anno precedente” aveva usufruito nella “scuola statale primaria di primo grado dell’insegnante di sostegno per 22 ore settimanali, di 2 ore di programmazione e di 12 ore con l’educatrice – assistente sociale”. Mentre nell’anno scolastico 2012/2013 i genitori hanno deciso di iscrivere il bambino presso una struttura formativa paritaria, “nonostante le rassicurazioni ricevute dal dirigente della nuova scuola al momento dell’iscrizione, all’alunno erano state poi concesse solo 12 ore settimanali di sostegno, oltre a 3 messe a disposizione dalla scuola e a 12 ore con l’educatrice”.

In prima battuta, con ordinanza del 15 aprile 2013, il Tribunale di Udine aveva accertato la natura discriminatoria della decisione dell’amministrazione scolastica di non concedere al minore quanto previsto nel PEI e ha ordinato alle amministrazioni coinvolte, Miur e Usr, “la cessazione immediata della condotta discriminatoria e la concessione dell’insegnante di sostegno” per la quantità di ore ritenute indispensabili “per l’anno scolastico in corso e per gli anni seguenti, salvo variazioni della situazione fattuale del minore con riferimento alla necessità di educazione ed istruzione accertata dagli organismi competenti”.

Il Ministero e l’Ufficio scolastico regionale hanno proposto appello, tra l’altro eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. E la Corte d’appello di Trieste, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 28 luglio 2014, ha rilevato che “le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”. Dunque, è lo Stato a dover garantire anche alle scuole private paritarie i fondi per il sostegno scolastico, “anche perché per esso non vi è alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell’allievo, della scuola pubblica”. Premesso che lo Stato “doveva trasferire gli stessi fondi che aveva incontestabilmente garantito in precedenza, nella scuola pubblica, a quella paritaria”, ha quindi sottolineato che “il diritto ad ottenerli da parte dell’istituto scolastico può pregiudicare la legittimazione degli interessati ad ottenere le ore pacificamente ritenute necessarie al minore affetto da handicap”. Assolvendo, in questo modo, la riduzione di ore adottata dalla scuola.

Miur e Ufficio scolastico regionale hanno quindi chiesto l’intervento dei giudici superiori. Il ricorso è stato discusso in Cassazione nel corso dell’udienza dell’11 aprile scorso. Premesso che per i giudici delle Sezioni Unite “la richiesta di valutazione di congruità del servizio esulerebbe dalle competenze del giudice ordinario”, la Cassazione ha specificato che spetta all’amministrazione “scolastica garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, sicché la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario (Cass., Sez. U., 25 novembre 2014, n. 25011)”.

Inoltre, “ad avviso dell’Avvocatura erariale, non vi sarebbe alcuna disposizione di legge che faccia carico al Ministero di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso una struttura estranea all’apparato statale”. Pertanto, “svolgendo un servizio pubblico, le scuole paritarie accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap”.

Ne consegue che “nel sistema così delineato, la scuola statale e quella paritaria devono garantire i medesimi standard qualitativi”. Per le Sezioni Unite della Corte è lecito rivolgersi alla “scuola privata paritaria” avendo “la pretesa ad ottenere il sostegno specializzato nella misura accertata come necessaria in concreto nel piano educativo individualizzato”.

La stessa Cassazione ha ricordato che “in una vicenda riguardante la richiesta di rimborso delle spese per insegnanti di sostegno avanzata da una scuola privata paritaria nei confronti del Ministero in relazione agli anni scolastici 2002/2003 e 2003/2004”, si espresse richiamando l’art. 33 Cost. , comma 3, in base al quale “l’onere di sopportare tutte le spese necessarie per i servizi erogati dalla “scuola parificata”, ivi incluse quelle per l’attività degli educatori di sostegno, grava sulla scuola stessa”.

La legge, del resto, già prevede la copertura finanziaria per questo genere di necessità: “il sistema normativo da tempo riconosce la partecipazione dello Stato agli oneri economici derivanti dall’applicazione della L. n. 104 del 1992 , mediante apposite provvidenze, sul rilievo, evidentemente, che l’assegnazione di un insegnante di sostegno richiede l’erogazione di prestazioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie. Tali provvidenze sono dirette, non già a finanziare l’istituzione della scuola privata, ma a rendere concretamente possibile, da parte di questa in quanto parte del sistema nazionale di istruzione, l’impegno verso l’accoglienza e l’integrazione scolastica del disabile e la garanzia dell’effettività del suo diritto all’istruzione”.

I giudici concludono sostenendo che “le provvidenze finanziarie dello Stato, lungi dal risolversi in un trasferimento allo Stato dell’intero costo sostenuto dalla scuola privata per retribuire l’insegnante di sostegno assunto dalla stessa scuola privata, rappresentano piuttosto un contributo a parziale copertura di quel costo: un contributo la cui misura è fissata – come stabilisce il D.P.R. n. 23 del 2008 – nel limite dello stanziamento di bilancio sull’apposito capitolo di spesa e che è parametrato, tra l’altro, al numero di ore di sostegno previste dal piano educativo individualizzato”.

“Ne deriva – conclude la Cassazione – che ha errato la Corte territoriale a postulare l’esistenza di un obbligo del Ministero o dell’Ufficio scolastico regionale di accollarsi integralmente i costi del sostegno scolastico presso la scuola privata, muovendo dalla considerazione che, in definitiva, per lo Stato non vi sarebbe alcun onere ulteriore rispetto a quello che avrebbe sopportato in relazione alla frequenza, da parte dell’alunno disabile, della scuola statale”.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, “questa sentenza dimostra che nessuna amministrazione scolastica, statale o paritaria, può arrogarsi il diritto di ‘risparmiare’ sulle spalle degli alunni più indifesi. È per questi motivi che il nostro sindacato si impegna per la tutela dei loro diritti e per ripristinare la legalità e il rispetto di precetti di rango costituzionale, schierandosi, come sempre, in prima linea dalla parte del Diritto”.

“La presenza del docente specializzato per l’insegnamento agli alunni con limiti di apprendimento – continua il sindacalista – non può essere negata o concessa a discrezione dell’amministrazione. Perché in materia di sostegno all’alunno in situazione di handicap il ‘Piano educativo individualizzato’ obbliga l’amministrazione scolastica a garantire all’alunno il corretto supporto per il numero di ore programmate, senza lasciare alcun potere discrezionale nel ridurne l’entità in ragione delle risorse a disposizione”.

L’Anief, nel ribadire il proprio impegno a tutela dei diritti degli alunni con disabilità con l’iniziativa “Sostegno, non un’ora di meno!”, ricorda che, in caso di inadempienze sulla corretta attribuzione delle ore di sostegno, le segnalazioni (da parte delle famiglie, dei docenti, dei dirigenti scolastici e del personale tutto) possono essere inviate scrivendo a [email protected]

6 giugno 2017

Ufficio Stampa Anief

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri