Tra gli emendamenti approvati, come riferito dal Sindacato Anief, ce n’è uno relativo all’istituto dell’esonero del collaboratore del dirigente scolastico, abolito precedentemente dalla legge n. 190/2014.
Questo l’emendamento approvato:
“Nell’anno scolastico 2018/2019, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all’articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall’insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l’articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”
L’esonero, stando al testo dell’emendamento, può essere concesso nelle scuole che abbiano almeno 500 alunni e che siano state affidate in reggenza.
Il docente da esonerare va individuato tra il 10% di collaboratori, che il dirigente scolastico sceglie ai sensi del comma 83 della legge n. 107/15.
Il summenzionato emendamento verrebbe a risolvere un problema di non poco conto che, negli anni scorsi, è stato superato utilizzando l’organico di potenziamento: si poteva concedere l’esonero solo se in organico vi era un posto/classe di concorso di potenziamento uguale a quella del docente da esonerare, per cui il docente di potenziamento andava in classe a sostituire l’esonerato.
Usiamo il condizionale in attesa dell’accoglimento definitivo dell’emendamento (al momento sono stati approvati in VII Commissione cultura in sede consultiva, come riferito dall’Anief) e dell’approvazione della legge.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)