Diritto e Fisco | Articoli

Scuola: come calcolare lo stipendio per supplenze brevi

21 Febbraio 2018 | Autore:
Scuola: come calcolare lo stipendio per supplenze brevi

Quanto guadagna un supplente che lavora poche ore alla settimana? Chi effettua il calcolo della retribuzione? E che fare se non arriva lo stipendio?

Un giocatore di calcio guadagna di più o di meno per il solo fatto di stare in panchina, in attesa di sostituire un titolare? No: il suo contratto – e quindi il suo stipendio – viene fissato a prescindere da quanti minuti passerà in campo a correre dietro il pallone e cercare di fare gol (o evitare di prenderlo). C’è chi porta a casa qualche milione di euro per avere giocato, su per giù, tre o quattro partite (nemmeno intere) a stagione.

Un docente (cioè, quello che ha in mano la formazione dei nostri figli) guadagna di più o di meno per il solo fatto di stare in panchina, in attesa di sostituire il titolare? Sì. Perché, a differenza del calciatore, l’insegnante in panchina viene pagato per i minuti che lavora a correre dietro le nozioni da impartire agli alunni e a cercare di fare gol (e di non prenderli) nelle loro menti. Humphrey Bogart, nel film di Richard Brooks L’ultima minaccia, avrebbe detto: «È il mercato, bellezza! Il mercato! E tu non ci puoi far niente! Niente!»

Le supplenze a scuola, infatti, sono quelle brevi e saltuarie che vengono assegnate al massimo fino all’ultimo giorno di lezione, quindi non oltre l’ultima campanella. Da quel momento in poi, il docente precario deve aspettare che nella stagione successiva (pardon, nel nuovo anno scolastico) venga «convocato» di nuovo a far parte della squadra ed avere, così, la possibilità di andare in campo il più possibile per guadagnare uno stipendio dignitoso.

Ma a scuola, come calcolare lo stipendio delle supplenze brevi? C’è un metodo stabilito a tavolino per definire la retribuzione dell’insegnante precario? E quanto guadagna effettivamente un supplente rispetto ad un insegnante di ruolo?

Cominciamo a capire come si arriva a fare l’insegnante supplente, cioè come funzionano le graduatorie, quali sono i vincoli per avere diritto a mantenere la priorità di una supplenza e come calcolare lo stipendio.

Supplenze brevi a scuola: come funzionano le graduatorie?

Le supplenze brevi a scuola sono regolate da un decreto del Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca (Miur) [1] che concede agli Uffici scolastici territoriali la facoltà di convocare ed assumere del personale docente a tempo determinato, quindi, appunto dei supplenti, durante l’anno scolastico, (dal 31 agosto fino al 30 giugno) attraverso le graduatorie ad esaurimento.

Possono accedere gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria che accettino per iscritto e senza riserve la proposta di assunzione.

Le disponibilità successive vengono sottoposte ad ulteriori fasi di attribuzione di supplenze: prima, verso gli aspiranti in possesso di titolo al completamento con i possibili frazionamenti d’orario; poi, verso gli aspiranti che precedentemente non hanno ricevuto proposte di assunzione.

Bisogna «cogliere l’attimo», perché chi ha rinunciato oppure non si è presentato alla convocazione non riceverà più proposte di supplenze.

Posso spostare una supplenza da una provincia ad un’altra?

Chi ha fatto domanda per una supplenza breve in una determinata provincia ma poi, per qualsiasi motivo (spesso per questioni personali) vuole spostarla in un’altra provincia, può farlo solo prima della firma del contratto a queste modalità:

  • rinunciando alla proposta di assunzione per supplenza breve fino al termine dell’anno scolastico, cioè fino al 30 giugno per accertarne una nuova dal 31 agosto successivo;
  • lasciando uno spezzone di contratto per un contratto intero.

Scuola: quanto guadagna un supplente con meno di 18 ore settimanali?

Vediamo, quindi, come si calcola lo stipendio di un supplente che lavora meno di 18 ore settimanali. Le voci riguardanti la retribuzione sono indicate sul contratto nazionale di categoria. Tuttavia, a seconda delle addizionali regionali, l’importo potrebbe essere leggermente diverso. Ad ogni modo, in media, i valori dello stipendio medio netto mensile sono questi:

  • supplenza di 2 ore: 175 euro;
  • supplenza di 4 ore: 382 euro;
  • supplenza di 6 ore: 503 euro;
  • supplenza di 8 ore: 785 euro;
  • supplenza di 10 ore: 956 euro;
  • supplenza di 12 ore: 1.057 euro;
  • supplenza di 14 ore: 1.208 euro;
  • supplenza di 16 ore: 1.329 euro;
  • supplenza di 18 ore: 1.460 euro.

Nel fare il calcolo dello stipendio per supplenze brevi a scuola bisogna considerare la presenza in busta paga della voce «retribuzione professionale docenti». Questa voce diminuisce a seconda del numero delle ore e nei contratti di supplenza breve è assente. Che cosa significa? Vuol dire che, nel caso delle supplenze brevi, non verranno percepiti i 164 euro di retribuzione professionale ma verrà pagata, comunque, la tredicesima mensilità di circa 150 euro.

Ora: la tredicesima non viene erogata a dicembre ma viene calcolata e «spalmata» mensilmente insieme alla retribuzione. In qualche modo compensa l’assenza della retribuzione professionale.

Se, invece, i contratti arrivano al 30 giugno, quindi alla fine dell’anno scolastico, la voce della retribuzione professionale sarà presente in busta e la tredicesima verrà pagata a dicembre, come avviene per tutti i lavoratori dipendenti.

Supplenze brevi: quando si prende lo stipendio?

La normativa che regola le supplenze brevi a scuola prevede che, per quanto riguarda il calcolo dello stipendio, una volta formalizzato il contratto ed avvenuta la presa di servizio (cioè, quando il supplente ha iniziato a lavorare), la segreteria inserisca i dati nel sistema informatico del Miur e li invii al NoiPa, il portale che gestisce gli stipendi della Pubblica amministrazione. Sarà il NoiPa, dunque, ad acquisire i dati e a calcolare il trattamento economico del supplente. Queste informazioni torneranno alla scuola in cui il docente precario presta servizio.

La scuola, a questo punto, verifica il calcolo dello stipendio fatto dal NoiPa. Nel caso in cui tutto corrisponda, autorizza il pagamento della retribuzione. I dati finali verranno inviati alla Ragioneria Generale dello Stato, la quale verifica la disponibilità dei fondi. A questo punto, possono succedere due cose:

  • che i soldi siano disponibili: la Ragioneria autorizza il pagamento;
  • che i soldi non ci siano: il NoiPa controllerà finché il Miur non metterà a disposizione i fondi per pagare gli stipendi.

Supplenze brevi a scuola: cosa fare se non arriva lo stipendio?

Ricapitolando: la scuola invia i dati del contratto del supplente al NoiPa, il portale che gestisce gli stipendi dei dipendenti statali. Il NoiPa fa il calcolo e lo invia alla scuola. La scuola li manda alla Ragioneria dello Stato, la quale vede se ci sono i soldi per pagare. Se ci sono, bene. Se non ci sono, Il NoiPa aspetta che il Ministero carichi il borsellino per dire alla Ragioneria che può pagare. E, intanto, il supplente aspetta fiducioso.

E poi si dice che la burocrazia non esiste.

Ma se, come direbbe Totò, «ogni limite ha una pazienza», quando la pazienza arriva al limite perché l’Amministrazione non paga, che fare?

Si può fare una diffida (o messa in mora, che dir si voglia). Ad esempio, il sindacato Anief ha messo a disposizione sul proprio sito online un modulo da presentare in caso di mancato stipendio. Ma a chi inviarla? Di chi è la colpa?

Non certamente della scuola, sempre che abbia inviato i dati prima al NoiPa e poi alla Ragioneria dello Stato ed, infine, abbia autorizzato il pagamento delle retribuzioni. Sarà, dunque, la Ragioneria – nella provincia di competenza – il destinatario della diffida.

Questa lettera intima la Pubblica amministrazione ad adempiere al più presto agli obblighi contrattuali nei confronti del supplente.

La diffida va invita con lettera raccomandata a/ oppure via Pec (posta elettronica certificata) e deve riportare:

  • la discrepanza con gli obblighi contrattuali;
  • la richiesta di immediato accredito dello stipendio;
  • la fissazione di una scadenza (di norma 48 ore) entro la quale l’Amministrazione deve rispettare i suoi obblighi e oltre la quale il supplente potrebbe agire per vie legali.

note

 [1] DM n. 131/2007.

Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

3 Commenti

  1. E una vergogna, insegnare a Milano con nomina fino al 30/6 e non riscuotere ancora lo stipendio di novembre e successivi. È schiavitù.

  2. Scusate vorrei cortesemente sapere per una docente a tempo determinato di 6 ore settimanali a quanto ammonta lo stipendio?
    Vi ringrazio Elio Puxeddu

    PS,Urgente

  3. Salve,
    Ma si parla in lordo o netto?
    Sono docente di conversazione di francese. Ho un contratto di 3 ore a settimana. Pago il treno per venire a queste ore. Per le nove ore che ho fatto a novembre sono stata pagata 15O euri. Per cui pagata 16 euro netto l’ora..mi sembra poco, sopratutto che pago il treno. Non so’ bene dove infirmarmi sui miei diritti. Grazie

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA