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Docenti, gradone stipendiale 3-8 anni: il Tribunale di Trieste si pronuncia

lentepubblica.it • 9 Aprile 2019

docenti-gradone-stipendiale-3-8-anni-tribunale-triesteAnche il Tribunale del Lavoro di Trieste dà piena ragione alle tesi Anief e applica il previgente gradone stipendiale 3-8 anni anche ai docenti immessi in ruolo dopo il 2011 con almeno un anno di servizio a termine precedente al 2011.


Marcello Pacifico (Anief): “La clausola di salvaguardia prevista nel contratto economico del 2011 deve essere applicata anche a chi ha prestato servizio da precario prima del 2011. I tribunali ci stanno dando ragione e confermano che prevedere questo beneficio solo per quanti avessero in essere solo un contratto a tempo indeterminato è in palese contrasto con le norme comunitarie”. Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile aderire allo specifico ricorso.

Docenti, gradone stipendiale 3-8 anni: il Tribunale di Trieste

Arrivano, infatti, due sentenze dal Tribunale del Lavoro di Trieste ottenute dai legali Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Mirella Pulvento che accolgono le tesi del nostro sindacato e confermano il diritto dei docenti immessi in ruolo dopo il 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, all’applicazione della “clausola di salvaguardia” che riconosce il mantenimento economico del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole.

Le due sentenze, di identico tenore, evidenziano con chiarezza come precedentemente al 2011 “sembra che non possa porsi in dubbio che l’insegnante abbia iniziato e terminato l’intero anno scolastico e, quindi, abbia sostanzialmente, svolto la stessa attività dei colleghi a tempo indeterminato, con acquisizione di analoga esperienza che ha aumentato la professionalità per l’anno successivo”.

Il Miur, inoltre, non ha saputo indicare “ragioni oggettive idonee a giustificare la diversità di trattamento in casi del genere e, quindi, ne discende che viola il principio di non discriminazione la disposizione che esclude qualsivoglia riconoscimento dell’anzianità di servizio prevista dall’art. 526 d.lgs. 297/94 durante il precariato, così come le analoghe clausole della contrattazione collettiva che vanno disapplicate”. 

Il Giudice, dunque, richiamando le conclusioni già rassegnate, in ordine all’equiparabilità del servizio reso dalla docente durante il precariato rispetto a quello svolto dagli insegnanti di ruolo, dichiara senza ombra di dubbio che “deve ritenersi che anche alla stessa vada applicata la clausola di salvaguardia prevista dal CCNL del 19 luglio 2011 e che, quindi, abbia diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni” riconoscendo, inoltre, “il diritto della ricorrente, ad ottenere il riconoscimento dell’anzianità di servizio derivante dai periodi di servizio, in forza dei contratti stipulati con il Ministero nei periodi sopraindicati, in base ai criteri di cui all’art. 485 d.lgs. 297/94 ed il diritto alle eventuali differenze retributive per l’anzianità in tal modo maturata”. L’Anief ricorda a tutti i propri iscritti che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto all’integrale ricostruzione di carriera commisurata agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere immediatamente il corretto inquadramento stipendiale.

Per ulteriori informazioni e aderire ai ricorsi promossi dall’Anief in favore dei propri iscritti, clicca qui.

Fonte: ANIEF - Associazione Sindacale Professionale
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