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Il Tribunale condanna il Miur: accolti i ricorsi Anief, applicata la clausola di salvaguardia al personale Ata

Due le sentenze che consentono agli immessi in ruolo a partire dal primo settembre 2011, con almeno un anno di precariato, di mantenere il gradone stipendiale 3-8 anni


LARINO. Due sentenze e un diritto preservato.  Anche per il personale Ata immesso in ruolo a partire dal primo settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” presente nel Contratto collettivo di lavoro 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni”, ma solo per chi è già in servizio a tempo indeterminato.

Accolti dal Tribunale del Lavoro i ricorsi Anief: riconosciuti a due collaboratrici scolastiche, in servizio in una scuola di Termoli,  il diritto all’immediato e integrale computo di tutto il servizio svolto prima dell’immissione il ruolo e, a una di loro, l’applicazione del precedente scaglione stipendiale “3-8”, riconosciuto solo al personale entrato in ruolo prima del 2011.

Le due collaboratrici scolastiche, grazie all’esperienza dei legali nazionali Anief,  e alla perizia dell’avvocato Anief di Campobasso, Raffaele Bucci, hanno ottenuto l’integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio svolto durante il precariato e l’applicazione, per la collaboratrice assunta il 1/09/2011, grazie alla dovuta equiparazione di tutto il servizio svolto a tempo determinato a quello svolto a tempo indeterminato, della contrattazione collettiva nazionale economica precedente, che riconosceva ai lavoratori il diritto al gradone retributivo 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale.

Il Giudice del Lavoro, infatti, ha accolto le tesi patrocinate dal sindacato e, proprio al fine di assicurare un’effettiva applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato previsto dalla normativa comunitaria, “ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a riconoscere alle ricorrenti tutto il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole statali, con relativo riconoscimento per intero dell’effettiva anzianità di servizio, computando la clausola contrattuale di salvaguardia della fascia retributiva 3-8 anni e al pagamento delle differenze retributive mai riconosciute alle lavoratrici.

“Ancora una vittoria per il personale ATA ottenuta dal nostro sindacato – commentano Sara Angelone, presidente regionale e Alberto Aufiero responsabile regionale del personale ATA – il riconoscimento dello stesso trattamento economico e della stessa progressione di carriera in ossequio del principio di non discriminazione tra personale di ruolo e precario sancito dalla normativa comunitaria e tra personale assunto in ruolo precedentemente o successivamente all’anno 2011.

Una sentenza che fa giurisprudenza e che consentirà a tutto il personale Ata  il riconoscimento integrale del servizio pre ruolo e il ripristino del gradone retributivo se assunto dal 2011 e, conseguentemente, potrà ricevere le somme non corrisposte. Le sedi del sindacato, presente a Campobasso, Isernia e Termoli, sono a disposizione per eventuali consulenze.

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