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10 maggio 2020

SCUOLA - Supplenze: il MEF deve garantire il pagamento degli stipendi di chi ha lavorato



 SCUOLA - Supplenze: il MEF deve garantire il pagamento degli stipendi di chi ha lavorato
Il MEF blocca il pagamento degli stipendi per i supplenti brevi cui, durante l’emergenza Covid-19, è stato prorogato il contratto in modo non conforme a quanto indicato dalla nota ministeriale del 5 aprile. Molte scuole hanno, però, stipulato contratti con data termine successiva al 3 aprile. Il blocco del MEF rischia adesso di negare il pagamento degli stipendi ai docenti che hanno prestato il loro servizio con la didattica a distanza.
Marcello Pacifico (ANIEF): Chi ha lavorato in virtù di un contratto adesso deve essere retribuito. Non è possibile chiedere ai supplenti di pagare il prezzo di una confusione che non hanno creato loro.
È caos sulle supplenze prorogate anche in caso di rientro del titolare. Il decreto 18/2020 “Cura Italia” (art. 121) le aveva autorizzate assegnando comunque alle istituzioni scolastiche le risorse finanziarie per i contratti di supplenza breve e saltuaria. Da lì in poi, però, nulla è più andato nel verso giusto. Prima il Ministero dell’istruzione ha dato indicazioni di considerare possibili tali proroghe solo per i docenti ed esclusivamente dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), nonostante l’emergenza e la conseguente sospensione delle attività didattiche fossero in atto già da prima.
Poi, lo scorso 5 aprile, la prima doccia fredda: con la nota n. 8615 il Ministero dell’istruzione ha comunicato che sulla base del confronto dei dati di marzo con la spesa storica del periodo per i contratti di supplenza breve, non risultava necessario autorizzare, come invece consentito dal decreto Cura Italia, contratti in caso di rientro del titolare. Decisione confermata anche per il mese di aprile dalla nota 10133 del 21/04/2020.
Infine, il MEF decide adesso di bloccare i contratti di supplenza stipulati in contrasto con  quanto indicato nelle note del Ministero dell’istruzione. Peccato, però, che molte scuole quei contratti li abbiano stipulati e che i docenti abbiano già prestato il loro servizio, garantendo lo svolgimento della didattica a distanza. 
È bene ricordare quale sia la ratio della deroga, prevista dal decreto “Cura Italia”, che ha consentito la proroga dei contratti anche in caso di rientro del titolare. Il Regolamento delle supplenze (DM 131/2007) all’art. 7 comma 4 prevede che “Per ragioni di continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”. Ovviamente la circostanza del mancato rientro del titolare poteva essere verificata solo alla ripresa delle attività didattiche ordinarie, sospese però a causa dell’emergenza sanitaria. Il rischio, quindi, era di avere docenti formalmente rientrati in servizio durante la sospensione che però, alla data di eventuale ripresa delle attività in presenza avrebbero potuto assentarsi nuovamente, causando così il rientro del supplente e la chiusura del periodo di supplenza attraverso la proroga a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello di termine del precedente contratto. È proprio per ovviare a questo impasse, che peraltro rischiava di avere un impatto sulla già difficilmente gestibile didattica a distanza, che è stata introdotta la deroga di cui al decreto “Cura Italia”. Ragioni, come si vede, che rimangono ancora oggi attuali e che addirittura si fondono quelle dell’art. 37 del CCNL Scuola 2007/09 (ancora vigente sul punto) che prevede, a determinate condizioni, la permanenza in servizio del supplente in caso di rientro del titolare dopo il 30 aprile. 
“È incredibile – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale ANIEF –  che il MEF voglia far pagare ai docenti il prezzo della confusione venutasi a creare a causa dello stillicidio di interpretazioni di una norma, il DL 18/2020, che dava piena attuazione alla possibilità di stipulare contratti in deroga, per garantire il diritto allo studio dei nostri alunni. È certo che chi ha lavorato deve adesso essere pagato, senza se e senza ma. Non solo: deve essere proprio il MEF a trovare il rimedio a questo pasticcio – conclude Pacifico – giacché la responsabilità non può nemmeno essere imputata alle scuole o ai dirigenti scolastici, che hanno solo applicato quello che prevedeva la norma primaria, non quello che suggerivano le note ministeriali, che non hanno forza di legge”.
ANIEF, pertanto, rivolge un appello al Presidente del Consiglio e ai ministri Azzolina e Gualtieri perché si trovi immediato rimedio a una situazione in cui si rischia di lasciare il cerino in mano ai supplenti, cui viene oggi negato il diritto alla retribuzione dopo aver lavorato.
Tutti i docenti colpiti dal blocco dei pagamenti possono rivolgersi alla sede ANIEF della propria provincia per avviare le azioni di tutela necessarie: diffida alla ragioneria del tesoro e, ove sia necessario, deposito di un’ingiunzione di pagamento per ottenere le spettanze negate.
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