la nota del Miur

Scuola, alunni disabili: vanno iscritti alla nuova classe anche se le certificazioni non sono rinnovate

28 luglio 2020 | 08:00
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Scuola, alunni disabili: vanno iscritti alla nuova classe anche se le certificazioni non sono rinnovate

Anief: “È bene che questo si realizzi, perché già sono diverse le motivazioni che osteggiano l’ordinaria assegnazione delle ore di sostegno”

Scuola – Gli alunni disabili vanno inquadrati come tali anche qualora le famiglie non abbiano consegnato la nuova Diagnosi funzionale: a comunicarlo ai dirigenti scolastici è stato il ministero dell’Istruzione, con la Nota 1248 del 15 luglio 2020, con oggetto “Certificazioni di alunni con disabilità. Indicazioni per l’avvio dell’anno scolastico 2020/21”. La precisazione si è resa necessaria dopo che l’Inps ha riattivato, a seguito dell’emergenza sanitaria, le attività di visite diretta solo a partire dallo scorso 22 giugno.

“Siamo convinti che i capi d’istituto daranno seguito a quanto indicato dal ministero dell’Istruzione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ma nello stesso tempo ribadiamo l’importanza di seguire con attenzione tutte le pratiche che portano all’assegnazione del corretto monte ore settimanale ad ogni alunno disabile. Purtroppo tutto questo non avviene in modo sistematico: lo dicono i i dati ufficiali dell’Istat, secondo i quali ormai circa il 10% delle famiglie con disabili si rivolge al tribunale, al fine di rendere attuabile l’assegnazione del docente di sostegno o delle ore settimanali negate ma indicate nella diagnosi funzionale scaturita dall’esame approfondito e obiettivo delle necessità pedagico-formative dell’alunno. Anche noi, come sindacato, negli ultimi anni abbiamo riscontrato un escalation di adesioni all’iniziativa gratuita “Sostegno, non un’ora di meno!”, la quale è nata proprio per contrastare le nuove segnalazioni di sostegno accertato ma negato dalla burocrazia e dal Mef”.

La pandemia ha rallentato anche le procedure di rinnovo delle certificazioni degli alunni con disabilità. A proposito delle specifiche implementazioni procedurali, predisposte dall’INPS al fine di diversificarne l’iter e la trattazione, rispetto alle domande di accertamento dello stato di handicap, la normativa vigente va quindi superata: questa, infatti, prevede determinati requisiti che per l’attuazione delle domande di Legge 104/1992. In particolare, la nota 13 novembre 2019 n. 22994 ha previsto per gli alunni con disabilità, al paragrafo 9.1, che “le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L”.

LA NOTA CHE SUPERA IL BLOCCO

Adesso, con la Nota ministeriale 1248 di metà luglio si prevede che in caso di verbali indicanti una data di revisione, “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura“.

Il ministero invita quindi “i Dirigenti scolastici delle scuole interessate ad adoperarsi affinché vengano garantiti tutti i supporti e i sostegni a alunni per i quali sia stato richiesto il rinnovo della Diagnosi funzionale, in caso di rivedibilità della stessa. Nei casi di rinnovo della Diagnosi funzionale, anche in occasione del passaggio di grado, la famiglia provvederà a produrla appena possibile, senza che la mancata presentazione determini discontinuità all’assistenza e al sostegno didattico. Di conseguenza, sarà cura della scrivente Amministrazione provvedere con celerità all’assegnazione delle risorse professionali dedicate, con analoga apposita procedura”.

LE SENTENZE FAVOREVOLI AGLI ALUNNI

Anief ricorda che detto la Corte di Cassazione lo scorso anno, con la sentenza n. 25101, ha detto che non è possibile attuare modifiche dopo che il piano individualizzato dell’alunno disabile è stato definito. Pertanto, l’amministrazione scolastica non ha alcun titolo a modificare la quantità di ore assegnate: ogni volta che ciò accade, purtroppo spesso, va in contrasto con il diritto dell’alunno a una pari opportunità scolastica. In passato, anche la Consulta, che con la sentenza n. 80/2010, è stata chiara, dichiarando inammissibile fissare un limite numerico ai docenti di sostegno.

Come pure le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 25011 del 2014, avevano chiarito come “il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità”.

Il ministero dell’Istruzione di queste forti prese di posizione dei giudici, però, non sembra volerne sapere. Nemmeno della sentenza di quest’anno del Tar Sicilia, la 140/19, che impone di rivedere la consistenza dell’organico di sostegno: una passività, quella dell’amministrazione, che ha convinto l’Anief a presentare ricorso conto lo schema di decreto ministeriale sugli organici sul sostegno agli alunni con disabilità accertata. Continua, inoltre, ad essere attiva, anche per il prossimo anno scolastico, l’iniziativa gratuita “Sostegno, non un’ora di meno.
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