Il blocco

Scuola: l’assurdo vincolo che ha mandato deserte 85 mila assunzioni

21 settembre 2020 | 07:23
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Scuola: l’assurdo vincolo che ha mandato deserte 85 mila assunzioni

Anief: “Il blocco quinquennale di tutti i neo-immessi in ruolo è alla base del clamoroso flop che ha contrassegnato la tornata di assunzioni 2020”

Scuola – I circa 30 mila insegnanti della scuola pubblica stabilizzati nel corrente anno scolastico dovranno necessariamente rimanere collocati per cinque anni nell’istituto scolastico loro assegnato. La disposizione, prevista nel Decreto Legge n.126 del 29 ottobre 2019 e nella Legge di conversione n. 159 del 20 dicembre 2019, prevede il blocco quinquennale di tutti i neo-immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21 a prescindere dal canale/graduatoria di reclutamento (GaE, Concorsi 2016, Concorsi 2018, “call veloce”) e a prescindere dall’ordine o grado di istruzione interessato. Vi sono solo due eccezioni, legate al subentrare dello stato di soprannumerarietà e di assistenza di un familiare disabile. Anief ricorda che è attivo il ricoros al Giudice del Lavoro per coloro che hanno i requisisti previsti dalla legge 104/92.

I VINCOLI

Il blocco di spostamento di sede per cinque anni non è una norma di poco conto. I docenti coinvolti nel blocco non avranno accesso, per un quinquennio, ai trasferimenti, ai passaggi di cattedra e passaggi di ruolo, né accedere alla mobilità annuale, quindi fruire di utilizzazione o assegnazione provvisoria. Il blocco quinquennale si estende anche alla richiesta di svolgere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del CCNL. Prima di presentare tali domande il docente dovrà avere svolto 5 anni di effettivo servizio nella scuola dove è stato assegnato in ruolo.

LE ECCEZIONI

Vi sono solo un paio di casi in cui sono previste delle eccezioni. “Il vincolo quinquennale – scrive Orizzonte Scuola – non si applica ai docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni: docente soprannumerario; docente beneficiario dell’art.33 commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Nel primo caso il docente dichiarato soprannumerario, in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità, dovrà necessariamente presentare domanda di trasferimento anche se si trova nel quinquennio. Nel secondo caso il docente è titolare di precedenza per il trasferimento nel comune di residenza del familiare disabile al quale presta assistenza, anche se si trova nel quinquennio, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento”.

IL NO DI MONTECITORIO

Anief si è da sempre posta contro tale scenario. E pure la Camera dei Deputati, di recente, ha espresso i suoi forti dubbi: ad inizio estate a Montecitorio è stato approvato un ordine del giorno sugli insegnanti ex corsisti FIT assunti dalle graduatorie di merito del 2018 nella scuola secondaria immessi in ruolo nel corrente anno scolastico con il vincolo dell’obbligo a non trasferirsi di sede proprio per 5 anni. Tale disposizione, secondo la Camera, avrebbe creato disparità di trattamento tra i docenti assunti dalle recenti graduatorie regionali di merito ad esaurimento (cui il Governo M5S-Lega ha imposto il blocco quinquennale) e i docenti assunti con le ordinarie graduatorie di merito o ad esaurimento (per i quali permane il blocco triennale), riportando il blocco al triennio come previsto nel Testo Unico della Scuola del 1994.

COSA DICE LA LEGGE IN VIGORE

Legge di conversione n.159 del 20 dicembre 2019, art.1 comma 17-octies:

“ […..] A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvi-soria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del presente testo unico”.
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