DDI, il contratto integrativo tra luci ed ombre [VIDEO]

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Dopo la firma anche della Flc Cgil, oltre che di Cisl Scuola e Anief, il 9 novembre scorso si è tenuto un incontro fra i sindacati e il Ministero dell’Istruzione per elaborare una intesa su tutti gli altri profili della Ddi che non hanno trovato disciplina nel CCNI.

Le OO.SS. con una nota congiunta hanno quindi chiesto al Ministero di garantire un confronto costante su tutte le tematiche connesse all’esercizio reale del diritto allo studio; l’attivazione di un sistema di relazioni sindacali permanente; il finanziamento della formazione del personale sulla Ddi; il sostegno da parte del Ministero al lavoro di tutto il personale docente, compresi i precari, per le spese in strumentazione tecnologica; lo stanziamento delle risorse finanziarie per implementare la connettività delle scuole anche attraverso la dotazione di una piattaforma per la didattica digitale accessibile gratuitamente agli studenti e al personale; l’apertura di un confronto sul lavoro svolto in modalità agile per il personale Ata.

Di contro, con la nota prot. 2020, il Ministero ha chiarito alcuni aspetti del Ccni.

In particolare, quanto alle pause durante lo svolgimento delle lezioni in Dad, le stesse potranno essere autogestite dai docenti e non andranno recuperate; la Dad non dovrà necessariamente essere espletata da scuola, ma i docenti potranno svolgerla da casa; le RSU dovranno essere informate da dirigenti scolastici sui criteri generali per l’individuazione della sede di lavoro dei docenti.

Quanto ai docenti in quarantena obbligatoria, questi potranno svolgere normalmente la Dad, compatibilmente con le eventuali difficoltà organizzative personali o familiari di cui la scuola dovrà farsi carico.

I punti oscuri del Ccni

Qualche punto oscuro tuttavia rimane anche dopo la sottoscrizione del contratto.

Difatti, quanto all’orario di lavoro dei docenti in Dad, il contratto integrativo parla solo di rispetto dell’orario minimo di servizio, quindi ponendo l’accento solo sui doveri del personale, senza tuttavia porre limiti, almeno espressamente, all’impegno orario del personale impiegato nella didattica digitale.

Al di fuori della fascia oraria di svolgimento effettivo dell’attività didattica a distanza, coincidente in tutto o in parte con il normale orario di servizio, è infatti noto l’impegno ulteriore, spesso notevole, richiesto ai docenti per la preparazione delle lezioni, soprattutto quelle in modalità asincrona.

Su questo fronte, il contratto non pone alcun limite a tutela del c.d. diritto alla disconnessione e, quindi, anche della salute del personale impegnato in Dad, se non per un singolo aspetto, a nostro parere tuttavia piuttosto marginale.

Il Ccni demanda infatti alla contrattazione integrativa di istituto, l’individuazione dei criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

Questa regolamentazione, ad esempio, potrà riguardare l’invio di comunicazioni a mezzo e mail da parte del dirigente scolastico, che potrà essere effettuato entro e non oltre l’orario ordinario di servizio.

Solo una disciplina di dettaglio piuttosto estensiva rispetto alle previsioni piuttosto generali del Ccni, potrà quindi consentire di mettere qualche limite orario al lavoro digitale.